Avv. Loris Pizzolla

1. La funzione dell’azione revocatoria ordinaria

L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 c.c., costituisce uno dei principali strumenti predisposti dall’ordinamento a tutela della garanzia patrimoniale del creditore.

La disposizione consente al creditore di domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione compiuti dal debitore quando tali atti rechino pregiudizio alle sue ragioni e ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla norma.

La funzione dell’istituto deve essere individuata nell’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., impedendo che il debitore, attraverso atti dispositivi, determini una modificazione del proprio patrimonio tale da rendere più difficile o incerta la futura soddisfazione del credito.

L’azione revocatoria, pertanto, non ha natura restitutoria in senso proprio: il suo effetto consiste nell’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore che abbia esercitato l’azione, consentendogli di aggredire il bene oggetto dell’atto come se quest’ultimo, nei suoi confronti, non fosse stato compiuto.

L’art. 2901 c.c. precisa, inoltre, che il creditore può esercitare l’azione anche quando il credito sia sottoposto a condizione o a termine. La giurisprudenza ha conseguentemente elaborato una nozione particolarmente ampia di “credito” rilevante ai fini della revocatoria, non essendo necessario che esso sia già definitivamente accertato, purché non si tratti di una pretesa meramente pretestuosa. La Corte di cassazione ha ribadito anche recentemente che, ai fini della proponibilità dell’azione, è sufficiente l’esistenza di un credito controverso o litigioso, purché non pretestuoso.

Ne deriva che la tutela revocatoria si colloca, per sua stessa natura, in una fase anteriore rispetto all’aggressione esecutiva del patrimonio del debitore: la sua funzione è infatti quella di conservare la garanzia patrimoniale in vista della futura soddisfazione coattiva del credito.

2. I presupposti dell’azione

La struttura dell’azione revocatoria ordinaria può essere ricondotta, in termini generali, alla sussistenza di alcuni distinti presupposti:

  • l’esistenza di una ragione di credito;
  • il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione patrimoniale;
  • l’eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
  • la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore;
  • quando l’atto sia a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio anche da parte del terzo contraente.

Il contenuto dell’art. 2901 c.c. distingue inoltre l’ipotesi dell’atto successivo al sorgere del credito da quella dell’atto anteriore.

Quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore conosca il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; se l’atto è a titolo oneroso, occorre altresì che il terzo sia consapevole del medesimo pregiudizio.

Qualora, invece, l’atto sia anteriore al sorgere del credito, la disciplina è più rigorosa e richiede che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, con la partecipazione del terzo nel caso di atto a titolo oneroso.

La distinzione temporale assume dunque rilievo decisivo nell’individuazione dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

3. Il credito non deve necessariamente essere certo, liquido ed esigibile

Uno degli aspetti maggiormente significativi dell’azione revocatoria riguarda l’ampiezza della nozione di credito.

La tutela ex art. 2901 c.c. non presuppone necessariamente l’esistenza di un credito già consacrato in un titolo esecutivo, né richiede che esso sia necessariamente certo, liquido ed esigibile.

La ragione è strettamente connessa alla funzione cautelare-conservativa dell’istituto.

Se fosse necessario attendere l’accertamento definitivo del credito, infatti, il debitore potrebbe facilmente sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale proprio durante il periodo necessario all’accertamento giudiziale della pretesa.

La giurisprudenza ha pertanto riconosciuto rilevanza anche alla semplice ragione o aspettativa di credito, purché caratterizzata da un sufficiente grado di concretezza e non manifestamente pretestuosa.

Ciò non significa, naturalmente, che l’attore possa fondare l’azione su una pretesa meramente ipotetica: deve pur sempre essere individuabile una posizione creditoria giuridicamente apprezzabile.

4. L’atto di disposizione

Il secondo elemento fondamentale è costituito dall’esistenza di un atto di disposizione idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale del debitore.

La nozione di atto dispositivo deve essere intesa in senso ampio.

Rientrano nella fattispecie, in linea generale, gli atti che comportino una modificazione della consistenza o della composizione del patrimonio del debitore, quali alienazioni, costituzioni di diritti reali, conferimenti, rinunce e altri negozi suscettibili di incidere sulla garanzia patrimoniale.

Non è quindi necessario che l’atto determini una definitiva fuoriuscita del valore economico dal patrimonio del debitore.

Ciò che rileva è l’effetto dell’operazione sulla posizione del creditore e, in particolare, se la modificazione patrimoniale renda più difficile l’esercizio della successiva azione esecutiva.

Particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni negoziali collegate o susseguitesi in un arco temporale ristretto.

Una pluralità di atti formalmente distinti può infatti assumere rilievo unitario nella valutazione dell’eventus damni e della scientia damni, quando la loro successione evidenzi una complessiva modificazione della garanzia patrimoniale.

La revocatoria non richiede, in altri termini, necessariamente l’individuazione di un singolo negozio isolatamente considerato: la valutazione giudiziale può estendersi al complessivo assetto negoziale risultante dagli atti compiuti dal debitore.

5. L’eventus damni: il pregiudizio alla garanzia patrimoniale

Il requisito oggettivo centrale dell’azione revocatoria è rappresentato dal cosiddetto eventus damni.

Il termine non deve essere inteso nel senso di un danno già concretamente verificatosi nella sfera patrimoniale del creditore.

È sufficiente, infatti, che l’atto dispositivo abbia determinato una situazione di maggiore difficoltà o incertezza nel soddisfacimento del credito.

La Corte di cassazione ha chiarito che l’eventus damni ricorre non soltanto quando l’atto dispositivo comprometta integralmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

La conseguenza è particolarmente importante.

Non è necessario dimostrare che, a seguito dell’atto dispositivo, il debitore sia divenuto totalmente insolvente.

La tutela revocatoria opera anche in presenza di una modificazione patrimoniale parziale, purché concretamente idonea ad incidere sulla garanzia patrimoniale.

5.1. La diminuzione quantitativa

L’ipotesi più intuitiva è quella nella quale il debitore si spogli di un bene senza ricevere in cambio un valore equivalente.

In tale situazione, la consistenza patrimoniale viene direttamente ridotta e l’eventus damni può risultare immediatamente percepibile.

Tuttavia, la diminuzione quantitativa non esaurisce le ipotesi di pregiudizio rilevanti ai sensi dell’art. 2901 c.c.

5.2. La modificazione qualitativa del patrimonio

Particolarmente significativo è il principio secondo cui il pregiudizio può derivare anche da una semplice modificazione qualitativa del patrimonio.

La sostituzione di un bene con un altro valore economicamente equivalente non è necessariamente neutra ai fini della garanzia patrimoniale.

Un bene immobile, un bene mobile registrato, una partecipazione societaria o un credito possono infatti presentare caratteristiche profondamente differenti sotto il profilo della concreta aggredibilità esecutiva.

La stessa Corte di cassazione ha riconosciuto che la sostituzione di un bene immobile con denaro può integrare una rilevante modificazione qualitativa della garanzia, in ragione della maggiore facilità di dispersione e trasferimento del denaro.

Il principio assume portata generale: la garanzia patrimoniale non deve essere valutata esclusivamente secondo un criterio matematico di equivalenza dei valori, ma anche considerando la concreta possibilità per il creditore di conseguire coattivamente la soddisfazione del proprio credito.

5.3. Il pericolo di danno è sufficiente

L’eventus damni può quindi consistere anche in un mero pericolo.

Non è necessario attendere che il creditore abbia già subito l’insuccesso dell’esecuzione forzata.

La ratio dell’istituto sarebbe altrimenti sostanzialmente vanificata: l’azione revocatoria è infatti destinata proprio ad impedire che la modificazione del patrimonio renda infruttuosa o più difficoltosa la successiva esecuzione.

La giurisprudenza ha pertanto individuato il pregiudizio nella modificazione della situazione patrimoniale del debitore che renda incerta l’esecuzione coattiva o ne comprometta la fruttuosità.

6. L’onere della prova dell’eventus damni

La prova dell’eventus damni grava sul creditore che agisce in revocatoria.

Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con quello relativo alla consistenza del patrimonio residuo del debitore.

Una volta dimostrato che l’atto dispositivo ha determinato una modificazione quantitativa o qualitativa astrattamente idonea a rendere più difficile la soddisfazione del credito, spetta al debitore che intenda contestare il presupposto oggettivo dimostrare l’esistenza di un patrimonio residuo sufficientemente capiente.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il debitore può sottrarsi agli effetti della revocatoria dimostrando che il patrimonio residuo è comunque tale da assicurare ampiamente la soddisfazione delle ragioni del creditore.

Ne deriva una valutazione necessariamente concreta, riferita alla situazione patrimoniale esistente al momento dell’atto dispositivo.

7. La scientia damni del debitore

Accanto al requisito oggettivo deve sussistere quello soggettivo.

Per gli atti successivi al sorgere del credito, l’art. 2901 c.c. richiede che il debitore conosca il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

Non è tuttavia necessario dimostrare che il debitore abbia agito con l’unico o specifico scopo di danneggiare il creditore.

La scientia damni consiste, in termini generali, nella consapevolezza che l’atto dispositivo determina una modificazione della garanzia patrimoniale suscettibile di pregiudicare le ragioni dei creditori.

La conoscenza richiesta dalla norma è quindi diversa dalla prova di una specifica intenzione fraudolenta.

Questo profilo deve essere attentamente distinto dalla disciplina degli atti anteriori al sorgere del credito, per i quali l’art. 2901 c.c. richiede la dolosa preordinazione dell’atto al fine di pregiudicare il futuro soddisfacimento del credito.

8. La consapevolezza del terzo negli atti a titolo oneroso

Quando l’atto dispositivo è compiuto a titolo oneroso, la tutela del creditore incontra un ulteriore requisito: anche il terzo deve essere consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

L’esigenza deriva dal necessario bilanciamento tra la tutela della garanzia patrimoniale e quella dell’affidamento del terzo che acquista un bene dal debitore.

L’art. 2901 c.c. non richiede, tuttavia, necessariamente la prova di un accordo fraudolento tra debitore e terzo.

La consapevolezza richiesta consiste nella conoscenza del pregiudizio che l’atto può arrecare alla garanzia patrimoniale dei creditori. La relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni.

È dunque erroneo ritenere che il creditore debba necessariamente dimostrare una vera e propria collusione fraudolenta.

Ciò che deve essere accertato è la conoscenza, da parte del terzo, della situazione patrimoniale e dell’effetto pregiudizievole dell’operazione.

9. La prova per presunzioni della scientia damni

La natura eminentemente soggettiva della scientia damni rende particolarmente rilevante il ricorso alla prova presuntiva.

La conoscenza di una determinata situazione patrimoniale, infatti, difficilmente può essere dimostrata attraverso una prova diretta.

L’art. 2729 c.c. consente, in presenza dei relativi presupposti, di desumere il fatto ignoto da circostanze note, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti.

La giurisprudenza ammette da tempo che la consapevolezza del pregiudizio possa essere desunta da una pluralità di elementi indiziari, la cui valutazione deve essere compiuta dal giudice secondo un apprezzamento complessivo.

Tra gli elementi astrattamente suscettibili di assumere rilievo possono rientrare:

  • la significativa prossimità temporale tra il sorgere o l’aggravarsi dell’esposizione debitoria e l’atto dispositivo;
  • la pluralità di atti dispositivi posti in essere in un breve periodo;
  • la particolare natura del rapporto esistente tra disponente e acquirente;
  • l’identità o sovrapposizione delle compagini sociali;
  • l’identità degli amministratori o dei soggetti che esercitano il controllo;
  • la continuità sostanziale dell’attività economica;
  • il trasferimento di beni strumentali all’attività;
  • la contestuale cessazione o trasformazione dell’attività del debitore;
  • l’assenza di una spiegazione economica plausibile dell’operazione;
  • la sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo;
  • la conoscenza, da parte dell’acquirente, delle difficoltà economiche del disponente.

Nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, determina automaticamente la sussistenza della scientia damni.

È la loro valutazione complessiva, alla luce delle concrete circostanze del caso, a poter consentire di ricostruire il requisito soggettivo.

La Cassazione ha espressamente riconosciuto l’utilizzabilità della prova presuntiva nell’accertamento degli elementi soggettivi della revocatoria, rimettendone la valutazione al giudice di merito.

10. La rilevanza della successione ravvicinata di più operazioni

Particolare attenzione merita l’ipotesi nella quale il debitore ponga in essere, in un arco temporale ristretto, una pluralità di operazioni incidenti sul proprio patrimonio.

La costituzione di un nuovo soggetto societario, il trasferimento o la concessione in godimento dei beni aziendali, la cessazione dell’attività originaria e la successiva alienazione dei beni residui possono costituire, a seconda delle concrete circostanze, elementi di un quadro indiziario unitario.

Il giudice non è infatti tenuto a considerare ciascun atto in modo atomistico, potendo valutarne la successione temporale e i reciproci collegamenti al fine di verificare se l’insieme delle operazioni abbia prodotto una sostanziale alterazione della garanzia patrimoniale.

La prossimità temporale, la connessione economica e soggettiva tra le operazioni e la continuità dell’attività esercitata possono assumere particolare rilievo nella ricostruzione della scientia damni.

Anche in questo caso, tuttavia, l’accertamento non può fondarsi su automatismi: gli elementi indiziari devono essere concretamente valutati secondo i criteri propri della prova presuntiva.

11. La vendita dell’unico bene aggredibile e l’eventus damni

Un profilo particolarmente significativo si presenta quando l’atto dispositivo abbia ad oggetto il principale, o addirittura l’unico, bene del debitore suscettibile di agevole aggressione esecutiva.

In simili situazioni, il pregiudizio non deve essere necessariamente ricercato nella semplice diminuzione del valore complessivo del patrimonio.

Anche qualora il debitore riceva un corrispettivo apparentemente equivalente, la sostituzione di un bene facilmente individuabile e aggredibile con una diversa forma di ricchezza può determinare una modificazione qualitativa della garanzia.

La questione deve essere affrontata avendo riguardo alla concreta situazione patrimoniale e alla maggiore o minore facilità di sottoporre il bene ad esecuzione forzata.

L’azione revocatoria, infatti, non tutela un astratto equilibrio contabile del patrimonio del debitore, ma l’interesse del creditore a conservare una garanzia concretamente idonea alla soddisfazione coattiva del proprio diritto.

12. Gli effetti dell’accoglimento della domanda

L’accoglimento dell’azione revocatoria non comporta, di per sé, la caducazione o nullità dell’atto dispositivo.

L’atto rimane valido tra le parti, ma viene dichiarato inefficace nei confronti del creditore che ha agito.

La conseguenza è quindi quella di consentire al creditore di aggredire il bene oggetto dell’atto nonostante la disposizione compiuta dal debitore.

Si tratta, pertanto, di una inefficacia relativa e funzionale alla conservazione della garanzia patrimoniale.

Tale caratteristica distingue profondamente la revocatoria da altri strumenti di tutela del credito e conferma la sua natura conservativa.

13. Conclusioni

L’azione revocatoria ordinaria costituisce uno strumento particolarmente incisivo di tutela della garanzia patrimoniale, ma la sua applicazione richiede una rigorosa verifica dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c.

Il creditore deve innanzitutto dimostrare l’esistenza di una ragione di credito e l’esistenza di un atto di disposizione suscettibile di incidere sulla garanzia patrimoniale.

Occorre poi accertare l’eventus damni, che non coincide necessariamente con l’insolvenza del debitore e può consistere anche in una modificazione qualitativa del patrimonio o in un semplice aggravamento del rischio di mancata soddisfazione.

Sul piano soggettivo, per gli atti successivi al sorgere del credito, deve essere accertata la scientia damni del debitore e, negli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo.

La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche attraverso presunzioni, valorizzando una pluralità di circostanze concrete e convergenti.

In definitiva, la revocatoria ordinaria non richiede la dimostrazione di una complessa frode ai danni del creditore. Ciò che l’ordinamento intende impedire è che il debitore, attraverso atti di disposizione patrimoniale conosciuti e consapevolmente pregiudizievoli, renda più difficile o incerta l’attuazione coattiva del diritto di credito.